Art. 3 - I SOCI
Possono essere Soci dell’ODV:
L’ODV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
I soci si distinguono in:
Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l’ODV, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo.
Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell’ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell’ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
Soci onorari - sono quelle persone alle quali l’ODV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell’Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’ODV.
Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Chiunque intenda aderire all’ODV deve rivolgere domanda all’ Organo di amministrazione.
In particolare, in essa deve:
- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l’ODV propone e di accettare e rispettare Statuto e l’eventuale Regolamento.
In caso di rigetto della richiesta d’ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l’associazione, l’Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all’assemblea dei soci l’adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.
Dove adottato il relativo regolamento, l’ammissione del socio persona fisica è subordinata all’effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso.
Durante tale periodo l’Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l’effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l’Organo di amministrazione decide l’accoglimento o il rigetto della richiesta d’ammissione. In caso di rigetto della richiesta d’ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
L’accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.
Gli associati cessano di appartenere all’organizzazione per:
- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
-comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilità dall’eventuale regolamento.
L’Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull’esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l’interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i Soci sono obbligati a:
· osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
· mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ODV;
· versare la quota associativa;
· prestare la loro opera a favore dell’ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tutti i Soci hanno diritto a:
· partecipare effettivamente alla vita dell’ODV;
· partecipare all’assemblea con diritto di voto;
· accedere alle cariche associative;
· prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.
Art. 7 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’organo sovrano dell’ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.
Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell’art. 2373 del codice civile.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l’organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’ODV ed in particolare:
L’Assemblea straordinaria:
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell’organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea.
L'Altra Parte del Guinzaglio ODV
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